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Superbonus 110%

Introduzione
Il decreto Rilancio1, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi
in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di
installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
 
In cosa consiste
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si
eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici
esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.
In particolare, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute
per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente
indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici
plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.
In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate
sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di
interventi (cd. “trainanti”) di:
• isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o
dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente
indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua
calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento,
e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici
unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno
• interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del
decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd.
“trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli
interventi trainanti precedentemente elencati:
• di efficientamento energetico6 rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti
dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1)
• l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui
all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013.
Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano
eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio
sismico, precedentemente elencati:
• l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici
indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993
• l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli
impianti solari fotovoltaici agevolati.
Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali
appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
 
Chi può usufruirne
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
• i condomìni
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
• gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli enti
aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società
che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house
providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili,
di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale
pubblica.
Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio
2022 al 30 giugno 2022
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi
realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
• le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto
legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti
dall’articolo 7 della legge n. 383/2000
• le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999,
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
 
La misura della detrazione
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in
5 quote annuali di pari importo.
Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site
all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno
o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle
persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale
limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in
linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare
riferimento:
• alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli
esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
• alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei
pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di
competenza).
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il
limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta
lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei
periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.
 

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