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Detrazione fiscale 50% - Impianti fotovoltaici

LEGGE 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 HA PROROGATO QUESTE DETRAZIONI FINO AL 31 DICEMBRE 2019, CON LA MEDESIMA ALIQUOTA DEL 50%.

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).

Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

Tale vantaggio permette un rientro economico dell’investimento molto veloce  (per esempio un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 3 kW – Modulo policristallino Solarwatt (EU) – 250 Wp, il rientro avviene in circa 5-6 anni) con la possibilità di sganciarsi dal meccanismo del Conto Energia del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) pur accedendo alla convenzione dello Scambio sul Posto (SSP), quale facilitazione per l’autoconsumo dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.

La conferma è arrivata dall’Agenzia delle Entrate che ha risposto positivamente alla richiesta di includere il fotovoltaico nella normativa che regola le detrazioni fiscali, (Art. 16-bis del DPR 917 del 1986) confermando quindi che anche gli impianti fotovoltaici rientrano nella categoria di “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici”.

Alcune precisazioni:

  • Tali detrazioni si applicano agli impianti fotovoltaici che non usufruiscono delle tariffe incentivanti del Conto Energia, ma possono essere combinate con lo scambio sul posto e il ritiro dedicato
  • L’Agenzia delle Entrate sottolinea che per poter beneficiare della detrazione in oggetto, è necessario che l’impianto fotovoltaico sia installato principalmente per soddisfare i bisogni energetici dell’abitazione
  • Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio. L'accesso al sito è alla pagina web:  https://detrazionifiscali.enea.it/