News per il calcolo della penale sull’energia reattiva
La delibera 180/2013/R introduce nuove modalità per il calcolo delle penali a partire dal 2016.
Il sistema di calcolo della penale per assorbimento eccessivo di energia reattiva è immutato da molti anni. Nella tabella sottostante è sono riportati i valori dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva in base alle due soglie di riferimento e al livello di tensione dell’utenza. Come si può notare, fino a valori di reattiva inferiori al 50% dell’attiva non ci sono penali.
Soglie oltre le quali si pagano penali rispetto alconsumo di energia attiva nelle fasce F1 e F2 | ||
Livello di Tensione | 50-75% | Oltre 75% |
c€/kVARh | c€/kVARh | |
BT | 3,23 | 4,21 |
MT | 1,51 | 1,89 |
AT | 0,86 | 1,10 |
A partire dal 2016 la delibera 180/2013/R/EEL dispone che i valori unitari siano determinati anno per anno dall’AEEG in base a una nuova formula. Per i clienti si tratterà di attendere la pubblicazione di tali valori. La novità più importante riguarda l’abbassamento della soglia oltre la quale scatta la penale: la penale scatterà da una percentuale di reattiva rispetto all’attiva del 33% e non più del 50% come previsto finora (vedi tabella sottostante).
Soglie oltre le quali si pagano penali rispetto al consumo di energia attiva nelle fasce F1 e F2 |
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Livello di Tensione | 33-75% | Oltre 75% |
c€/kVARh | c€/kVARh | |
BT | reatt_1-BT | reatt_2-BT |
MT | reatt_1-MT | reatt_2-MT |
AT | reatt_1-AT | reatt_2-AT |
Si consiglia di verificare per tempo l’adeguatezza degli impianti di rifasamento che dovranno essere tarati con un fattore di potenza cosφ minimo a 0,95 per non ricevere penali. Rimane il problema per chi ha fotovoltaico, dove la potenza reattiva prelevata dalla rete rimane la stessa, mentre quella attiva si riduce della quota parte che viene fornita dal generatore.